Per gli invalidi affetti da parkinsonismo manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1958 in conseguenza di una infezione encefalitica, contratta nella guerra 1940-45, o di altre cause di servizio occorse nella predetta guerra alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine per la presentazione della domanda di pensione, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma del dell'art. 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato ai sensi del precedente art. 24, verra' a scadere due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 6 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-09;1240~art42 · fonte su Normattiva