Per gli assegni di incollocamento liquidati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'art. 44-bis introdotte nella, legge 10 agosto 1950, n. 648, ai sensi del precedente articolo 7, si applicano dalla data di scadenza degli assegni liquidati anteriormente.
Testo vigente dal 6 dicembre 1961
