Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 2005 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

L'ISVAP, nei casi di autorizzazione di cui all'articolo 10, consulta preliminarmente le autorita' competenti degli altri Stati membri allorche' l'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote sia effettuata da un acquirente che, in virtu' dell'acquisizione, diventa un'impresa madre, come definita dalla direttiva 2002/87/CE, dell'impresa acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo, sia:

  • a)un'impresa di assicurazione, una banca o un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro;
  • b)un'impresa madre, come definita dalla direttiva 2002/87/CE, delle imprese di cui alla lettera a);
  • c)una persona fisica o giuridica che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).

Testo in vigore dal 26 luglio 2005 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-01-09;20~art10bis · fonte su Normattiva