Art. 10-bis — Consultazione con le altre autorità di vigilanza
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L'ISVAP, nei casi di autorizzazione di cui all'articolo 10, consulta preliminarmente le autorita' competenti degli altri Stati membri allorche' l'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote sia effettuata da un acquirente che, in virtu' dell'acquisizione, diventa un'impresa madre, come definita dalla direttiva 2002/87/CE, dell'impresa acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo, sia:
- a)un'impresa di assicurazione, una banca o un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro;
- b)un'impresa madre, come definita dalla direttiva 2002/87/CE, delle imprese di cui alla lettera a);
- c)una persona fisica o giuridica che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).
Testo in vigore dal 26 luglio 2005 al 1 gennaio 2006
