Art. 12 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
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L'ISVAP e' abilitato a richiedere in ogni momento ai soggetti partecipanti al capitale delle imprese o degli enti assicurativi una responsabile dichiarazione, nella forma e nei termini temporali prescritti dall'Istituto stesso in via generale o in via particolare, attestante le informazioni, le condizioni e gli impegni necessari ai fini dell'applicazione della presente legge. In particolare, la dichiarazione deve riguardare la natura e l'entita' dei collegamenti finanziari, nonche' gli strumenti e le cautele che i soggetti interessati intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione dell'impresa o dell'ente assicurativo.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1991 al 1 gennaio 2006
