Art. 13 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
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L'ISVAP puo' richiedere alle imprese e agli enti assicurativi e alle societa' ed enti di qualsiasi natura che partecipano ad essi direttamente o attraverso societa' controllate o fiduciarie ovvero per interposta persona, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, nonche' di altri dati a loro disposizione. Puo' altresi' richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle societa' ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Le societa' fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni di imprese o enti assicurativi di cui al comma 1 appartenenti a terzi sono tenute a comunicare all'ISVAP, se questo lo richieda, e in ogni caso quando la partecipazione superi i limiti di cui all'articolo 9, le generalita' dei fiducianti. I dati e le notizie di cui ai commi 1 e 2 possono essere richieste anche a societa' ed enti stranieri. L'ISVAP informa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) delle richieste che interessano societa' ed enti con titoli quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1991 al 1 gennaio 2006
