Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi
Art. 14 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1991 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
L'ISVAP puo' convocare chiunque abbia assunto il controllo di una impresa o ente assicurativo, anche attraverso societa' controllate o fiduciarie o comunque per interposta persona, al fine di conoscerne i programmi e prendere atto degli impegni a garanzia della autonomia e della indipendenza della gestione assicurativa.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1991 al 1 gennaio 2006
