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Il ritardo, la incompletezza o la erroneita' delle comunicazioni prescritte dagli articoli 5, 9, 10 e 15, comma 1 comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni. La sanzione e' raddoppiata se il ritardo e' superiore a sessanta giorni. L'omissione o il ritardo superiore a novanta giorni delle comunicazioni di cui al comma precedente sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Qualora la omissione o il ritardo nelle comunicazioni di cui all'art. 15, comma 1 riguardi un atto da cui e' derivato pregiudizio delle garanzie poste nell'interesse degli assicurati, si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. Alla condanna consegue la pubblicazione della sentenza, a spese dell'impresa, su almeno due quotidiani, di cui uno economico a diffusione nazionale.

Testo in vigore dal 19 maggio 1995 al 1 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;20~art16 · fonte su Normattiva