Art. 19 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
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Il primo comma dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' sostituito dal seguente: "Nel caso previsto dall'articolo 19, primo comma, lettera a), il danno e' risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro nella tabella A allegata alla presente legge relativamente alle autovetture ad uso privato".
Testo in vigore dal 22 gennaio 1991 al 1 gennaio 2006
