Art. 20 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
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L'articolo 84 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e' sostituito dal seguente: "Art. 84 (Ultrattivita' delle autorizzazioni gia' rilasciate). - 1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ed in attivita' alla predetta data sono autorizzate ad esercitare i rami di cui ai punti I, II, III, IV e VI della tabella allegata. 2. Le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni di capitalizzazione in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ed in attivita' alla predetta data sono autorizzate ad esercitare il ramo di cui al punto V della tabella allegata".
Testo in vigore dal 22 gennaio 1991 al 1 gennaio 2006
