Art. 21 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
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Gli importi indicati all'articolo 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono elevati, rispettivamente, da lire 1.000 milioni a lire 2.000 milioni, da lire 750 milioni a lire 1.500 milioni, da lire 500 milioni a lire 1.000 milioni. Il limite di lire 16 milioni previsto dall'articolo 11 della citata legge n. 295 del 1978, e' elevato a lire 100 milioni. Il sesto comma dell'articolo 68 della citata legge n. 295 del 1978, e' sostituito dai seguenti: "Se la societa' di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando per le societa' e gli enti soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, il disposto dell'articolo 4, ultimo comma, dello stesso decreto. Qualora le societa' di revisione non si attengano alla disposizione di cui al precedente comma, il consiglio di amministrazione dell'ISVAP ne informa la CONSOB per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori".
Testo in vigore dal 22 gennaio 1991 al 1 gennaio 2006
