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Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove gli risulti l'assoluta mancanza di attivita' di una societa' di mutuo soccorso posta in liquidazione coatta amministrativa per avere esercitato attivita' assicurativa, provvede allo scioglimento della societa' senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento. Se nominato, il commissario liquidatore, ove risulti la mancanza di attivita', puo' richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorita' che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalita'. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 213, secondo e terzo comma, delle disposizioni approvate con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il compenso del commissario liquidatore e le altre spese della procedura sono poste a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) - gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada".

Testo in vigore dal 22 gennaio 1991 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;20~art23 · fonte su Normattiva