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L'ISVAP in sede di istruttoria per il rilascio di nuova autorizzazione puo' richiedere all'azionista che detiene il controllo una dichiarazione di impegno a non procedere alla alienazione delle azioni o quote di cui all'articolo 10, comma 2, per il primo triennio di attivita'. E' nullo il trasferimento delle azioni o quote di controllo di cui al comma 1 eseguito senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP. La presente legge, munita del sigillo della Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 gennaio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Testo in vigore dal 22 gennaio 1991 al 1 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;20~art24 · fonte su Normattiva