Art. 3 — Modifiche agli articoli 2, 5, 10 e 21 della legge n. 576 del 1982
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All'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole da: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato" fino a: "entro il 30 novembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ottemperanza alle delibere del CIPE, determina, tenendo conto delle proposte formulate dall'ISVAP, l'indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo; predispone, sulla base anche degli elementi messi a disposizione dall'ISVAP, la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa e la trasmette al Parlamento e al CIPE entro il 31 marzo di ciascun anno". All'articolo 5, primo comma, lettera b), della citata legge n. 576 del 1982, dopo le parole: "ed il presidente del collegio sindacale" sono aggiunte le seguenti: "nonche', ove occorra, i rappresentanti della societa' di revisione incaricata di certificare il bilancio". Il secondo comma dell'articolo 5 della citata legge n. 576 del 1982, e' sostituito dai seguenti: "I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il segreto d'ufficio non puo' essere opposto altresi' nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalita' stabilite nei rispettivi regolamenti. Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali degli enti e delle imprese di cui al primo comma dell'articolo 4 che non ottemperano alle richieste e non si uniformano alle prescrizioni dell'ISVAP, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni". All'articolo 10 della citata legge n. 576 del 1982 e' aggiunto in fine il seguente comma: "Insieme al presidente fanno parte della predetta commissione consultiva almeno tre dirigenti dell'ISVAP designati di volta in volta dallo stesso presidente, in relazione alle pratiche su cui si riferisce. Il presidente e i dirigenti designati a far parte della commissione partecipano con voto deliberativo". All'articolo 21 della citata legge n. 576 del 1982 e' aggiunto in fine il seguente comma: "L'ISVAP, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, fino a un massimo di dieci unita'".
Testo in vigore dal 22 gennaio 1991 al 1 gennaio 2006
