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Le imprese e gli enti assicurativi non possono assumere partecipazioni di controllo in altre societa' quando queste esercitino attivita' diverse da quelle consentite alle stesse imprese di assicurazione dall'articolo 5, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, e dall'articolo 4, comma 2, della legge 22 ottobre 1986, n. 742. La connessione tra l'attivita' assicurativa e quella esercitata dalla societa' controllata puo' risultare da un programma di attivita' richiesto dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) alla societa' controllante. In relazione allo stato di attuazione delle direttive del Consiglio n. 73/239/CEE del 24 luglio 1973 e n. 79/267/CEE del 5 marzo 1979, il CIPE fissa i criteri sulla base dei quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' autorizzare deroghe alla disposizione di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1991 al 1 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;20~art4 · fonte su Normattiva