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Le imprese devono comunicare all'ISVAP, entro il termine di trenta giorni dalla data di stipulazione, l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra societa', direttamente o per il tramite di societa' controllata o fiduciaria o per interposta persona, qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra gia' posseduta direttamente od indirettamente, comporti il controllo della societa' partecipata. Ai fini del controllo si tiene conto anche delle partecipazioni a titolo di pegno, usufrutto o deposito quando la detenzione inerisca all'esercizio del diritto di voto. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 deve altresi' essere comunicata ogni altra partecipazione assunta con impiego del patrimonio libero quando la stessa, da sola od unitamente ad altra gia' posseduta direttamente, superi i limiti del cinque per cento del capitale sociale dell'impresa ovvero del capitale della societa' partecipata. L'obbligo di comunicazione sussiste anche per le variazioni in aumento della partecipazione gia' comunicata che abbiano comportato nuovamente il superamento dei predetti limiti. L'ISVAP deve dare immediata pubblica notizia delle comunicazioni ricevute ai sensi del presente articolo. 4. Il presente articolo non si applica alle imprese che assumano partecipazioni in societa' che esercitano la medesima attivita'

Testo in vigore dal 19 maggio 1995 al 1 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;20~art5 · fonte su Normattiva