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Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'ISVAP puo' richiedere dati, notizie ed informazioni alle societa' ed agli enti controllati da imprese o enti assicurativi, ovvero eseguire ispezioni presso i predetti enti e societa'. Nel caso in cui la societa' o l'ente controllato sia sottoposto alla vigilanza di altra autorita', l'ISVAP richiede la collaborazione di questa ultima.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1991 al 1 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;20~art8 · fonte su Normattiva