L'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e' sostituito con il seguente: "Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, la quale sara' composta:
- a)di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, e di uno per ciascuno dei Ministeri sopra indicati;
- b)di tre rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti. La composizione della commissione e' integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto di voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Al presidente, ai membri e al segretario della commissione predetta spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra. Per la validita' delle deliberazioni della commissione e' richiesta la presenza del presidente e di almeno la meta' degli altri componenti. Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza. A parita' di voti prevale quello del presidente".
Testo vigente dal 12 gennaio 1981
