L'articolo 147 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: Art. 147. (Adunanze del Consiglio di amministrazione). - "Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese; almeno ogni trimestre delibera, con provvedimento motivato, sul conferimento in tutto ed in parte dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo, procede agli scrutini. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti e, in ogni caso, di non menu di tre membri. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita', prevale il voto del presidente".

Testo vigente dal 8 novembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-10-22;1143~art9 · fonte su Normattiva