L'articolo 346 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: Art. 346. (Passaggio nei ruoli organici della carriera del personale ausiliario). - "Con le modalita' di cui ai primi due commi dell'articolo 345, i posti disponibili nella dotazione organica unica per le qualifiche di usciere capo, usciere e inserviente sono conferiti, almeno una volta all'anno, al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti. Ai fini delle promozioni e alle qualifiche di usciere capo o agente tecnico capo, o equiparate, si applica la limitazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 345".

Testo vigente dal 8 novembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-10-22;1143~art6 · fonte su Normattiva