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Gli impiegati della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro, che rivestono le qualifiche di operatori tecnici di 2ª e di 1ª classe svolgono mansioni di operatori di macchine di ufficio. Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo di cui al precedente comma un decimo dei posti e' riservato per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti debbono superare oltre alle prove scritte e orali di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, apposta prova pratica come specificato nei bandi di concorso. Gli operatori tecnici di 1ª e di 2ª classe partecipano, insieme agli ufficiali di 1ª e di 2ª classe, agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo ufficiale.

Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1290~art14 · fonte su Normattiva