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Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti delle macchine e delle attrezzature di ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi o alle altre incombenze previste dagli ordinamenti di servizio. La nomina ad agente tecnico si consegue esclusivamente mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 190 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1290~art18 · fonte del testo