Art. 19 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
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[1]I ruoli di cui ai quadri 29 e 49, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed ai quadri 30 e 51 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardanti il personale destinato agli uffici governativi di controllo presso la Cassa speciale della Banca d'Italia e le cartiere e le officine incaricate della produzione della carta filigranata e dell'allestimento dei biglietti, sono soppressi ed il personale stesso e' restituito ai ruoli di provenienza. Fermo restando l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, gli impiegati di cui al precedente comma sono inquadrati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari delle Direzioni provinciali del tesoro conservando l'anzianita' di servizio e di qualifica e prendendo posto secondo l'ordine di anzianita'. L'indennita' spettante al personale assegnato in servizio agli uffici governativi di controllo presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione dei biglietti della stessa Banca d'Italia ed al personale in servizio alla Zecca, nonche' al personale in servizio presso la Agenzia contabile del debito pubblico, e' stabilita per ogni giornata di effettivo lavoro nella misura di lire 600 per i capi degli uffici, i gestori ed il personale tecnico di cui ai quadri VI e VII e di lire 400 per gli altri impiegati. 2 Il personale assegnato agli Uffici governativi di controllo del tesoro presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione della carta filigranata e per la stampa dei biglietti della stessa Banca d'Italia, nonche' il personale assegnato in servizio alla Zecca effettua l'orario di lavoro stabilito per le maestranze operaie nei rispettivi stabilimenti. Il compenso per lavoro straordinario spetta anche oltre i limiti fissati dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. Le indennita' previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562, per ciascuna ora di lavoro serale e notturno, spettano nella seguente misura: Dalle Dalle ore 22 ore 0 alle alle ore 24 ore 6
[2]Impiegati con coefficiente 325 e superiore........... L.160 L.240 Impiegati con coefficiente inferiore a 325........... " 140 " 220 Impiegati dalla carriera ausiliaria e di 4ª categoria " 100 " 190
[3]Gli uffici governativi di controllo del Tesoro, allorquando sia previsto il funzionamento per durata superiore a sei mesi, sono istituiti con decreto del Ministro per il tesoro che determina anche il contingente numerico del personale da destinarvi. Si provvede altresi' con decreto del Ministro per il tesoro alla cessazione del funzionamento degli uffici predetti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 maggio 1971, n.318
2La L. 3 maggio 1971, n.318 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che " La misura dell'indennita' spettante in base ai citati secondo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e terzo comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e' stabilita, per ogni giornata di effettivo lavoro, in lire 1.000 per i capi uffici, i gestori ed il personale tecnico di cui ai quadri VI e VII allegati alla anzidetta legge n. 1290, ed in lire 700 per gli altri dipendenti, ed e' maggiorata di lire 600 giornaliere soltanto per il personale che presti effettivo servizio nelle officine grafiche e cartarie e nei magazzini, nonche' nelle officine, laboratori e magazzini della Zecca." Ha altresi' disposto (con l'art. 1, comma 5) che " Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1 gennaio 1970."
Testo in vigore dal 24 giugno 1971 al 25 novembre 1973
