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Gli impiegati con qualifica ad personam previsti dall'articolo 198 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. possono essere collocati, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione nel corrispondente ruolo della carriera direttiva delle Direzioni provinciali del tesoro, a decorrere dalla predetta data conservando l'anzianita' di carriera e la qualifica acquisita e prendendo posto dopo l'ultimo degli impiegati appartenenti, alla qualifica nella quale vengono inquadrati. Il collocamento di cui al comma precedente, si opera prescindendo dal parere del Consiglio di amministrazione se l'impiegato con qualifica ad personam ha riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo di "ottimo". Gli impiegati di cui ai precedenti commi non possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore sino a quando non avranno raggiunto l'anzianita' prescritta per la promozione medesima gli impiegati di pari qualifica che li precedono nell'ordine di ruolo.

Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1290~art22 · fonte su Normattiva