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Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, prestino servizio nei reparti dei danni di guerra presso le intendenze di finanza almeno dal 15 giugno 1962 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di eta', sono collocati con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 1 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni. Al personale predetto e' attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria d'inquadramento.

Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1290~art25 · fonte su Normattiva