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Nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui ai quadri II, III e IV, un terzo dei posti messi a concorso e' riservato, prescindendo dai limiti di eta', al personale indicato nel precedente articolo che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia con qualunque denominazione prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente. La predetta riserva e' elevata a due terzi nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nella prima attuazione della presente legge, salvo quanto dispone il successivo articolo 27. Delle riserve disposte al presente articolo sono ammessi a beneficiare anche gli impiegati dei ruoli delle Direzioni provinciali del tesoro in possesso del prescritto titolo di studio.
Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
