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Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di agente tecnico messi a concorso ai sensi dell'articolo 18, sono riservati per meta':

  • a)agli impiegati dei ruoli organici ed aggiunti della carriera del personale ausiliario delle Direzioni provinciali del tesoro;
  • b)agli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza con almeno 5 anni di servizio e con eta' non superiore ai 45 anni;
  • c)ai salariati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato, per almeno un anno, lodevole servizio presso le Direzioni provinciali del tesoro con compiti corrispondenti a quelli della qualifica a cui aspirano;
  • d)al personale indicato nel precedente articolo 26.

Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1290~art27 · fonte del testo