L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e' sostituito dal seguente: "Le Direzioni provinciali del tesoro, per il personale da esse amministrato con ruoli di spesa fissa, dispongono:

  • a)l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per tutte le persone riconosciute a carico a tali fini;
  • b)la concessione degli aumenti anticipati di stipendio o di retribuzione per la nascita dei figli;
  • c)l'attribuzione dei normali aumenti periodici di stipendio o di retribuzione. E' fatto obbligo alle Amministrazioni competenti di comunicare in tempo utile alle Direzioni provinciali del tesoro gli eventuali casi di esclusione, per demerito, dal beneficio ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. I provvedimenti relativi debbono essere comunicati all'Amministrazione centrale di appartenenza degli interessati".

Testo vigente dal 30 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1290~art3 · fonte su Normattiva