L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e' sostituito dal seguente: "Le Direzioni provinciali del tesoro, per il personale da esse amministrato con ruoli di spesa fissa, dispongono:
- a)l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per tutte le persone riconosciute a carico a tali fini;
- b)la concessione degli aumenti anticipati di stipendio o di retribuzione per la nascita dei figli;
- c)l'attribuzione dei normali aumenti periodici di stipendio o di retribuzione. E' fatto obbligo alle Amministrazioni competenti di comunicare in tempo utile alle Direzioni provinciali del tesoro gli eventuali casi di esclusione, per demerito, dal beneficio ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. I provvedimenti relativi debbono essere comunicati all'Amministrazione centrale di appartenenza degli interessati".
Testo vigente dal 30 agosto 1962
