All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, sono aggiunte le seguenti lettere: "e) la concessione del beneficio previsto dagli articoli 60 e 82 della citata legge n. 648 nei confronti rispettivamente, delle vedove e dei genitori, collaterali ed assimilati di militari o di civili, provvisti di pensione, al compimento del 70° anno di eta', ovvero anteriormente qualora siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro proficuo;
- f)la concessione, ai sensi dell'articolo 62 della legge predetta, della riversibilita' agli orfani del militare deceduto per causa di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra, nel caso di cessazione del diritto a pensione da parte della vedova;
- g)la concessione, a norma delle vigenti leggi, della riversibilita' degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare di cui alla lettera d) del precedente articolo 1;
- h)la liquidazione, ai sensi dell'articolo 59 della legge citata, del capitale a favore della vedova che passi ad altre nozze;
- i)la concessione, ai sensi dell'articolo 84 della legge su menzionata, della riversibilita' a favore della madre del caduto in guerra in caso di morte del marito - padre del caduto - gia' provvisto di pensione;
- l)la liquidazione dell'assegno integratore previsto dall'articolo 49 della legge n. 648 a favore degli invalidi di guerra che siano stati ufficiali in servizio permanente effettivo, sottufficiali e militari di carriera, nonche' personali civili presso le Amministrazioni indicate dalla legge, cessati dal servizio senza diritto a trattamento di quiescenza;
- m)la concessione dell'aumento integratore previsto per la moglie di grande invalido all'articolo 9 della legge n. 1240 del 9 novembre 1961;
- n)il rilascio di certificazione per comprovare il godimento di trattamento di pensione di guerra;
- o)il rilascio dei libretti ferroviari per la concessione speciale VIII prevista dall'ordinamento ferroviario a favore dei grandi invalidi di guerra".
Testo vigente dal 30 agosto 1962
