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Al personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, assunto alle dipendenze della Direzione generale del tesoro o dei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 27 e 46 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, con decorrenza 1 febbraio 1962. Al suddetto personale si applicano, inoltre, le disposizioni contenute negli articoli 28, 29 e 31 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.
Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
