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Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano in qualsiasi forma assegnati ai servizi provinciali della Direzione generale dei danni di guerra, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione finanziaria adibito ai detti servizi presso le Intendenze di finanza, sono trasferiti, a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli annessi quadri, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianita' nella qualifica gia', ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianita' di qualifica e di carriera. La disposizione di cui ai precedente comma si applica, con le modalita' stabilite nel precedente articolo 30 anche a coloro che appartengono a ruoli aggiunti e si trovano nelle condizioni indicate nel comma medesimo.
Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
