Le Direzioni provinciali del tesoro, per i ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi o ad annualita' ed altre prestazioni a carico dello Stato, provvedono, in caso di mutamento della persona del creditore, senza far luogo alla chiusura della partita, alla voltura della partita stessa ed alla prosecuzione dei pagamenti a favore dell'avente diritto. Del provvedimento adottato, previa osservanza degli adempimenti previsti dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, danno notizia all'Amministrazione interessata.
Testo vigente dal 30 agosto 1962
