Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' aggiunto il seguente: "Sono valide, ai fini della presente legge, le istanze presentate in surroga, nei termini, da enti di rappresentanza o tutela dei danneggiati, giuridicamente riconosciuti al momento dell'entrata in vigore della presente legge".
Testo vigente dal 28 ottobre 1967
