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Al primo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le parole "d'intesa con i comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti i comuni interessati", e le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione;
- b)individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lettera a) e definizione delle relative priorita' di realizzazione;
- c)definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilita' per tutti i tipi di scarichi;
- d)indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di cui alla lettera a), organizzazione delle relative strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi, anche in relazione agli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale".
Testo in vigore dal 29 dicembre 1979 al 13 giugno 1999
