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Dopo il quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' inserito il seguente: "Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai limiti tabellari, la disciplina dello scarico e' fissata dall'autorita' di controllo in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di tutela del corpo idrico ricettore fissati dalle regioni, fermo restando che le acque debbono essere restituite con le medesime caratteristiche qualitative e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate". Dopo il quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' inserito il seguente: "Non e' comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo di scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al numero 10 delle tabelle A e C prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla presente legge".

Testo in vigore dal 29 dicembre 1979 al 13 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1979-12-24;650~art12 · fonte su Normattiva