Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1979 al 13 giugno 1999. Leggi il testo vigente →

Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono soppresse le parole "Nei casi previsti dai due commi precedenti". Al quarto comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le parole "previsti al primo e secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "previsti al primo, secondo e terzo comma".

Testo in vigore dal 29 dicembre 1979 al 13 giugno 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-12-24;650~art19 · fonte su Normattiva