Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1979 al 13 giugno 1999. Leggi il testo vigente →
Dopo l'articolo 23 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' aggiunto il seguente: "Art. 23-bis. - Chiunque viola le disposizioni del penultimo o dell'ultimo comma dell'articolo 7 e' punito con l'ammenda da lire centomila a lire un milione".
Testo in vigore dal 29 dicembre 1979 al 13 giugno 1999
