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Dopo l'articolo 23 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' aggiunto il seguente: "Art. 23-bis. - Chiunque viola le disposizioni del penultimo o dell'ultimo comma dell'articolo 7 e' punito con l'ammenda da lire centomila a lire un milione".

Testo in vigore dal 29 dicembre 1979 al 13 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1979-12-24;650~art20 · fonte su Normattiva