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Le entrate derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 2, nonche' quelle derivanti dalla applicazione dell'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, da contabilizzarsi distintamente nel bilancio dei comuni o dei consorzi intercomunali, devono essere utilizzate unicamente per l'espletamento dei servizi pubblici previsti dalla medesima legge 10 maggio 1976, n. 319.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1979 al 13 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1979-12-24;650~art24 · fonte su Normattiva