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Il primo comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' sostituito dai seguenti: "I comuni, singoli e associati, e le comunita' montane provvedono ad effettuare:

  • a)il controllo degli scarichi, pubblici o privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilita' ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla lettera e), n. 3, dell'articolo 2;
  • b)il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilita' delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo o nel sottosuolo;
  • c)l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito dell'attivita' regionale di censimento delle risorse idriche. I servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico sono gestiti da comuni o da consorzi intercomunali o da comunita' montane o da consorzi istituiti dalle regioni a statuto speciale o da consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I consorzi costituiti a norma del testo unico di cui al comma precedente sono da considerare insediamenti produttivi e sono tenuti altresi' alla osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge". Nella legge 10 maggio 1976, n. 319, la parola "intercomunali" e' soppressa nel terzo comma dell'articolo 14, nel n. 3 dell'ottavo comma dell'articolo 15 e nel primo comma dell'articolo 16.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1979 al 13 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1979-12-24;650~art9 · fonte su Normattiva