Art. 4 — Agevolazioni per i nuovi diplomati
A decorrere dal 1› gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, non si applicano nei confronti dei geometri che beneficiano della riduzione prevista dall'articolo 10, quarto comma, della stessa legge.
Testo vigente dal 14 agosto 1990
