La facolta' di riscatto prevista dall'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, puo' essere esercitata da tutti coloro che risultano iscritti all'albo da data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge sopra citata. Fermi restando la validita', l'importo e le modalita' previste dall'articolo 23, secondo, terzo e quarto comma della citata legge n. 773 del 1982, il termine perentorio per la presentazione delle domande di riscatto e' fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 14 agosto 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-08-04;236~art7 · fonte su Normattiva