Art. 7 — Riscatto
La facolta' di riscatto prevista dall'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, puo' essere esercitata da tutti coloro che risultano iscritti all'albo da data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge sopra citata. Fermi restando la validita', l'importo e le modalita' previste dall'articolo 23, secondo, terzo e quarto comma della citata legge n. 773 del 1982, il termine perentorio per la presentazione delle domande di riscatto e' fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 14 agosto 1990
