La restituzione del fondo prevista dall'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, deve intendersi applicabile solo a favore dei concedenti coltivatori diretti che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge si trovavano nelle condizioni previste dalla stessa e che abbiano presentato domanda giudiziale anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 607. Per i concedenti di cui al precedente comma, che non abbiano proposto domanda giudiziale entro il termine suddetto, il diritto di devoluzione e' disciplinato dall'articolo 972, ultimo comma, del codice civile, come modificato dalla legge 22 luglio 1966, n. 607.

Testo vigente dal 13 giugno 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-22;233~art2 · fonte su Normattiva