L'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, deve intendersi applicabile ai soli rapporti a miglioria ivi considerati, comunque denominati e comunque costituiti anche in deroga al disposto dell'articolo 1350, n. 2, del codice civile e non anche a quelli che erano gia' perpetui all'epoca dell'entrata in vigore di detta legge, in virtu' di anteriore titolo costitutivo o di usucapione.

Testo vigente dal 13 giugno 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-22;233~art1 · fonte su Normattiva