Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, e' sostituito dal seguente: "3. I posti della dotazione aggiuntiva di cui al comma precedente sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del piano quadriennale di sviluppo, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale".

Testo vigente dal 31 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-24;204~art2 · fonte su Normattiva