All'articolo 3, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti: "Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, e' composto da otto membri eletti a suffragio diretto e segreto fra i professori ordinari di discipline matematiche appartenenti ad universita' e ad istituti di istruzione universitaria italiani. Nel caso di parita' di voti prevale la maggiore anzianita' accademica e, subordinatamente, la maggiore eta'. Il Ministro della pubblica istruzione determina di volta in volta, con proprio decreto, su parere del Consiglio universitario nazionale, l'elenco delle discipline di cui al comma precedente". All'articolo 3, il quinto comma e' sostituito dal seguente: "I membri del comitato direttivo restano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Dopo due quadrienni consecutivi di esercizio del mandato interviene tuttavia una interruzione quadriennale nella rieleggibilita'".

Testo vigente dal 24 febbraio 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-02-14;42~art2 · fonte su Normattiva