Dopo il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sono aggiunti i seguenti: "Quest'ultimo requisito si ritiene esistente anche per le societa' che controllano da almeno un anno altre societa' in relazione ai finanziamenti agevolati ottenuti da queste ultime. La disposizione che precede si applica anche ai procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di opposizione".

Testo vigente dal 19 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-08-13;445~artunico · fonte su Normattiva