Il secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e' sostituito dal seguente: "L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non puo' eccedere, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire".
Testo vigente dal 1 aprile 1982
