Il secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e' sostituito dal seguente: "L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non puo' eccedere, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire".

Testo vigente dal 1 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-03-31;119~art3 · fonte su Normattiva