I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati, di cui all'art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, si intendono rinnovati per il termine minimo di due annate agrarie, stabilito dall'articolo stesso, anche se non vengano disdettati.
Testo vigente dal 12 dicembre 1955
