Tra i rapporti giuridici della Societa' mineraria carbonifera sarda trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, ai sensi dell'articolo 1, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1213, sono compresi anche i rapporti di lavoro del personale addetto a miniere in via di esaurimento, come tali non trasferite all'ENEL, ovvero addetto alle attrezzature, anche portuali, di trasporto, carico e scarico del minerale, nonche' di quello addetto alla gestione amministrativa dell'esercizio minerario presso la sede dell'impresa e alla manutenzione e custodia degli alloggi dei lavoratori, a esclusione dei dipendenti dell'Istituto delle case popolari.

Testo vigente dal 22 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1965-12-30;1494~art1 · fonte del testo