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Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, la iscrizione dei natanti nei registri dell'Autorita' marittima e' da intendersi equivalente a quella nei registri degli Uffici di navigazione interna.
Testo in vigore dal 27 maggio 1967 al 22 dicembre 2008
