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Le disposizioni transitorie di cui all'art. 144 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono identicamente valide per gli esperimenti prescritti dalla legge stessa per l'avanzamento e per la concessione dei vantaggi di carriera, ai maggiori del Servizio tecnico dell'artiglieria e del Servizio tecnico della motorizzazione.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1957 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1448~artunico · fonte del testo